Art. 13.
(Revoca dei contributi).

      1. Entro sessanta giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), il comitato valuta la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, sono tenuti a comunicare al comitato, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
      2. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, il comitato, con propria delibera, può disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione Siciliana per le finalità di cui all'articolo 9.